IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso depositato in cancelleria in data 22 dicembre 2003 da Enrichetti Nicola in giudizio con l'avv. Lucia Pesce con cui si impugna il verbale di contravvenzione dei Carabinieri di Gallarate n. 0731828 del 23 ottobre 2003 elevato per la violazione dell'art. 190, comma 1-10, c.d.s.; Constatato che il ricorso non e' accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-bis c.d.s. e pertanto dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione de quo; Vista l'istanza per la proposizione di questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la violazione degli artt. 2-3-24 della Costituzione; R i l e v a La sopraccitata disposizione e' in sospetto di incostituzionalita' per i seguenti motivi: violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per difetto di parita' di trattamento tra il cittadino abbiente che e in condizione di depositare la cauzione richiesta e quello non abbiente che si vede preclusa la possibilita' di un ricorso all'autorita' giudiziaria data la difficolta' del deposito di una cifra pari al doppio della sanzione comminata; violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto la sopraccitata disposizione comprime il diritto alla tutela giurisdizionale imponendo al cittadino il pagamento della sanzione doppia, prima della decisione del giudice al quale il cittadino stesso puo' fare opposizione reintroducendo il ripudiato principo del solve et repete. Di conseguenza, la disposizione normativa dell'art. 204-bis c.d.s.,riservando un trattamento di favore alla p.a., avvantaggia quest'ultima a danno del principio di parita' processuale tra le parti sancito dall'art. 24 della Costituzione; violazione dell'art. 25 della Costituzione nella parte in cui recita «Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Il balzello della cauzione toglie al cittadino meno abbiente il suo diritto a poter ricorrere al giudice naturale precostituito per legge, in quanto pregiudica al cittadino meno agiato di poter agire davanti al giudice naturale ordinario. Di conseguenza il diritto di scelta tra la proposizione del ricorso davanti al giudice ordinario o alla autorita' amministrativa puo' essere esercitata solo dal cittadino abbiente, mentre a quello non abbiente rimane solo la possibilita' di proposizione del ricorso innanzi all'autorita' amministrativa ove non vige l'obbligo del deposito cauzionale.