IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  depositato in cancelleria in data 22 dicembre
2003  da Enrichetti Nicola in giudizio con l'avv. Lucia Pesce con cui
si impugna il verbale di contravvenzione dei Carabinieri di Gallarate
n. 0731828   del   23   ottobre   2003   elevato  per  la  violazione
dell'art. 190, comma 1-10, c.d.s.;
    Constatato  che  il  ricorso  non  e'  accompagnato  dal deposito
prescritto   dall'art. 204-bis  c.d.s.  e  pertanto  dovrebbe  essere
dichiarata inammissibile l'opposizione de quo;
    Vista   l'istanza   per   la   proposizione   di   questione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, del d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285 per la violazione degli artt. 2-3-24 della Costituzione;

                             R i l e v a

    La     sopraccitata    disposizione    e'    in    sospetto    di
incostituzionalita' per i seguenti motivi:
        violazione  del  principio  di  uguaglianza di cui all'art. 3
della  Costituzione  per  difetto  di  parita'  di trattamento tra il
cittadino  abbiente  che  e  in  condizione di depositare la cauzione
richiesta  e quello non abbiente che si vede preclusa la possibilita'
di  un  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  data  la difficolta' del
deposito di una cifra pari al doppio della sanzione comminata;
        violazione  dell'art. 24  della  Costituzione  in  quanto  la
sopraccitata   disposizione   comprime   il   diritto   alla   tutela
giurisdizionale  imponendo  al  cittadino il pagamento della sanzione
doppia,  prima  della  decisione  del  giudice  al quale il cittadino
stesso puo' fare opposizione reintroducendo il ripudiato principo del
solve   et   repete.   Di   conseguenza,  la  disposizione  normativa
dell'art. 204-bis  c.d.s.,riservando  un  trattamento  di favore alla
p.a.,  avvantaggia  quest'ultima  a  danno  del  principio di parita'
processuale tra le parti sancito dall'art. 24 della Costituzione;
        violazione dell'art. 25 della Costituzione nella parte in cui
recita   «Nessuno   puo'   essere   distolto   dal  giudice  naturale
precostituito  per  legge».  Il  balzello  della  cauzione  toglie al
cittadino  meno  abbiente il suo diritto a poter ricorrere al giudice
naturale  precostituito  per legge, in quanto pregiudica al cittadino
meno  agiato di poter agire davanti al giudice naturale ordinario. Di
conseguenza  il  diritto  di  scelta  tra la proposizione del ricorso
davanti  al  giudice  ordinario  o alla autorita' amministrativa puo'
essere  esercitata  solo  dal cittadino abbiente, mentre a quello non
abbiente  rimane  solo  la  possibilita'  di proposizione del ricorso
innanzi  all'autorita'  amministrativa  ove  non  vige  l'obbligo del
deposito cauzionale.